Il fatto che il franchising non sia un contratto tipico, non vuol dire che le parti abbiano assoluta libertà nell’ambito della regolazione dei rispettivi obblighi, ma esse devono rispettare tutte le norme generali relative alle obbligazioni e in particolare per i contratti, l’esistenza dei requisiti previsti dall’art.1325 C.C. che concernono la presenza e la rappresentazione nel testo del contratto di taluni elementi essenziali quali “l’accordo delle parti”, “la causa” e “l’oggetto”.
Le norme del codice civile che si riferiscono all’accordo delle parti (artt.1326-1342 C.C.) hanno rilievo sia per quanto riguarda la corretta formazione del contratto, sia in riferimento al comportamento dei contraenti nella fase di formazione del rapporto e che possono dar luogo all’insorgere di eventuali responsabilità pre-contrattuali.
Hanno rilievo, per il franchising, la norma contenuta nell’art.1339 C.C. riguardante l’inserimento automatico di clausole imposte dalla legge, oppure quella riguardante le clausole d’uso, art.1340 C.C., che potrebbero riferirsi alle zone di protezione territoriale, oppure le c.d. “clausole vessatorie” previste dagli artt.1341 e 1342 C.C. sulle condizioni generali di contratto e sui contratti conclusi sulla base di moduli o formulari già pronti, che richiedono la doppia sottoscrizione del contraente “debole” e che necessitano di molta attenzione e riflessione nei contratti di franchising.
La “causa” può essere definita come la funzione economica-sociale del contratto stesso, nel caso del franchising deve rinvenirsi nel reciproco vantaggio che hanno i due imprenditori; l’affiliante a concedere la propria posizione di vantaggio sul mercato (immagine, konw-how), e l’affiliato di riceverla per migliorare il proprio livello di competitività imprenditoriale contro il pagamento di royalties periodiche e di limitazioni operative che risultano necessarie per mantenere costante l’uniformità e l’efficienza complessiva della rete. In mancanza di queste reciproche posizioni di vantaggio o di un’equa ripartizione delle stesse, peraltro sempre di difficile valutazione nei casi pratici, si parlerà di causa inesistente o illecita e provocherà dichiarazione di nullità ex art.1418 C.C.
L’oggetto, che secondo l’art.1346 C.C. deve essere “possibile”, “lecito”, “determinato” o “determinabile”, riveste una particolare importanza nell’ambito del franchising, poiché, a causa del diverso combinarsi di prestazioni dei contraenti, esso è di difficile identificazione.
Per non ricadere nel caso di non “realità” dell’oggetto del contratto è necessario che esista la concessione a titolo oneroso di proprie prestazioni attive da parte dell’affiliante, in altri termini “un fascio di rapporti ed il trasferimento di un fascio di diritti”, finalizzata alla prestazione dell’attività in franchising.
La descrizione dell’oggetto, in un contratto atipico come il franchising, non può limitarsi ad una formula generica o tautologica, ma deve identificare un complesso di beni (franchising di distribuzione) o dei servizi da prestare (franchising di servizi), in maniera dettagliata. Questa specificazione servirà a qualificare esattamente le prestazioni dell’affiliante, in riferimento al vantaggio di mercato che esso trasmette, e di conseguenza delimitare l’ambito essenziale della prestazione in franchising dell’affiliato, in modo da far scattare i connessi obblighi di non concorrenza o di approvvigionamento esclusivo. Questo non significa che nel contratto debbano essere elencati tutti i beni o tutti i servizi che l’affiliato deve prestare, in quanto tali elementi potranno avere più ampia specificazione nel ” Manuale operativo” predisposto dall’affiliante.3
A questo proposito, facendo riferimento all’art. 3 del Regolamento Assofranchising si legge che ” l’Affiliante dovrà essere titolare di un diritto valido ed incontestato, all’uso esclusivo dei marchi commerciali nell’ambito della rete di franchising. Tali marchi dovranno essere regolarmente registrati, o comunque depositati in conformità alla normativa vigente. Nel contratto di Franchising dovranno essere specificatamente indicati gli estremi della registrazione e del deposito dei marchi..”4
Assumono particolare importanza le disposizioni civilistiche che riguardano l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ex art. 1366 C.C.; oltre all’interpretazione coordinata delle vari clausole in cui si concretizza il contratto, ex art 1363, che assume rilievo nel franchising, perché esiste una notevole eterogeneità delle clausole potenzialmente inseribili con la conseguente difficoltà di risalire all’effettiva volontà delle parti.
Infine si deve menzionare anche l’art.1370 C.C., per quanto riguarda l’interpretazione contro il proponente delle clausole nel caso di incertezza interpretativa.
A completare le norme sulla carenza o l’illiceità dell’oggetto e della causa sono le disposizioni sulla nullità del contratto (art. 1418-1424 C.C.) e quelle in tema di annullabilità del contratto in relazione ai c.d. “vizi di volontà” cioè a dire per “errore”, “violenza” o “dolo” (artt.1427-1440).
Nell’ambito del contratto di franchising, l’errore e il dolo possono concernere molteplici aspetti e, in particolare, sull’entità della prestazione, sul volume dei ricavi ipotizzato dall’affiliante etc., tenendo presente che l’errore deve riferirsi ad un elemento essenziale del contratto e deve essere riconoscibile dall’altra parte e viceversa il dolo è proprio del comportamento di una delle parti e assume rilevanza ai fini dell’annullabilità solo se l’altra parte riesce a dimostrare che senza quegli elementi di raggiro, non avrebbe sottoscritto il contratto.
Occorre considerare, in conclusione, le disposizioni che riguardano il recesso unilaterale (art.1373 C.C.) e le altre disposizioni sulla risoluzione (artt.1453-1469) in base alle quali è necessario individuare anche nel contratto di franchising le clausole risolutive espresse; esse assumono importanza per l’affiliante, perché taluni comportamenti che in generale non rappresentano un inadempimento grave, in relazione alla disciplina generale, possono costituire per l’affiliante un danno grave.
Olio extravergine di oliva
Elenco dei migliori produttori di olio extravergine di oliva d’oliva Italiano.
La coltura dell’olio di oliva è diffusa soprattutto nelle regioni meridionali.
Falanghina
Deve il suo nome al latino, per l’antico sistema di coltivazione con cui veniva fatta crescere la vite. Il cosiddetto sistema alla puteolana, o “spalatrone” ancora oggi ampiamente utilizzato nella zona, che prevedeva che le viti fossero sostenute da un palo, detto in latino phalanx falanghina.
Aglianico
L’Aglianico viene coltivato in un territorio che include diversi comuni: Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania.